Art. 1.

(Prodotti agroenergetici).

      1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzati per la produzione di energia.
      2. In conformità alle disposizioni recate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e in particolare della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, e 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, si applicano, ai fini della presente legge, le definizioni recate dalle citate direttive, in quanto compatibili e si intende per:

          a) «biocarburante», un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

          b) «biomassa» la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.